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Chi può presentare una denuncia alla Commissione europea per segnalare una misura contraria ai principi del diritto comunitario?

Chiunque, persona fisica o impresa, può denunciare alla Commissione Europea presunte violazioni del diritto europeo da parte di uno Stato membro senza dover dimostrare di essere direttamente leso dall'eventuale infrazione. In questo contesto, la Commissione non può comunque dirimere controversie tra privati.
La presentazione della denuncia è gratuita e non richiede l’assistenza di un legale.
I servizi della Commissione, purché la denuncia non sia chiaramente infondata, analizzano le circostanze di fatto e di diritto del caso. Entro un anno, la Commissione è tenuta a decidere se dar seguito alla denuncia. Il ricorrente non è parte del procedimento e, pertanto, non può impugnare la decisione o la mancata adozione di una decisione da parte della Commissione, né ha il diritto di essere sentito.
L’interessato è tenuto al corrente delle principali decisioni riguardanti la denuncia. Se la Commissione intende archiviare il caso, il ricorrente sarà preventivamente informato dei motivi e potrà presentare alla Commissione qualsiasi nuova informazione relativa al caso. Tutta la corrispondenza si svolge nella lingua ufficiale dell’UE scelta dal ricorrente.
La denuncia può essere presentata alla Commissione:

scrivendo al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee (alla cortese attenzione della Segretaria generale) B-1049 Bruxelles;

utilizzando il modulo di denuncia accessibile su Internet;

inviando inviando un’e-mail al seguente indirizzo: SG-PLAINTES@ec.europa.eu;

recapitando il modulo compilato a mano presso una delle Rappresentanze della Commissione europea negli Stati membri.

Nel presentare la denuncia ricordarsi di indicare il proprio nome, di fornire il massimo numero di informazioni pertinenti e di allegare documenti utili (ad esempio norme nazionali pertinenti). Vanno invece omesse le informazioni personali non necessarie.

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