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Qual è il primo passo per chiedere di adottare un minore straniero?

Condizione indispensabile per adottare un bambino straniero è quella di aver ricevuto dal Tribunale dei Minorenni competente ( quello del distretto in cui hanno la residenza ovvero, se residenti in uno Stato estero, il Tribunale per i minorenni del luogo della loro ultima residenza ed in mancanza il Tribunale per i minorenni di Roma) la dichiarazione di idoneità. Per ottenere tale dichiarazione gli interessati devono dichiarare la loro disponibilità all’adozione internazionale al Tribunale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un diritto ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro disponibilità ad adottarne uno. Inoltre devono allegare i seguenti documenti autocertificabili.- Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive , nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato - (attenzione: la documentazione richiesta può variare, si consiglia di contattare preventivamente il Tribunale al quale si vuole inoltrare la richiesta):

Certificazione di nascita dei richiedenti;

Certificazione dello Stato di famiglia;

Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario;

oppure, qualora fossero deceduti:Certificazione di morte dei genitori dei richiedenti;

Certificazione rilasciata dal medico curante;

Certificazione economica: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;

Certificazione del Casellario giudiziale dei richiedenti;

Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 6 della Legge 184/1983 , successivamente modificato dall'articolo 6 della Legge n. 149/2001 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:

le coppie coniugate;

sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);

non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;

con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;

in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali.
Per approfondimenti:

Ministero della Giustizia - adozione internazionale


Commissione adozioni internazionali - per adottare


Inoltre, per informazioni è disponibile il numero verde della Commissione per le Adozioni Internazionali 800.002.393 (lun-ven dalle 10:00 alle 13:00).

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