Cosa fare in caso di ritiro della patente perché scaduta?
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, ai sensi dell'art.126 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura UTG del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l’idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) pertanto dovrà recarsi in Prefettura UTG ed esibire una certificazione medica attestante l’idoneità alla guida.
Potrà così nuovamente guidare con la patente che gli viene restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l’idoneità, in attesa che gli pervenga il nuovo documento di guida rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: il documento scaduto, una volta ricevuto quello in corso di validità, dovrà essere distrutto (art. 126, comma 8, C.d.S.).
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