I 15 giorni del congedo matrimoniale devono essere consecutivi? Decorrono dalla data delle nozze o si possono chiedere anche in un momento successivo?
Il congedo matrimoniale è un istituto tipico del rapporto di lavoro: previsto in origine R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334 per categorie ben determinate di lavoratori, è stato gradualmente esteso a tutti i lavoratori dipendenti dalla contrattazione collettiva di categoria.
In genere i contratti collettivi prevedono che i giorni di permesso siano consecutivi e dunque la non frazionabilità del congedo (si veda come esempio l'art. 19 del CCNL 06/07/1995 del comparto Regioni Autonomie Locali o l'art. 18 del CCNL 16/05/1995 del comparto Ministeri).
Quanto alla decorrenza occorre fare riferimento a regolamenti o circolari interne che possono fornire utili indicazioni.
Ad esempio per il personale della Polizia di Stato la circolare n. 333-A/ 9807.F.4 del 30 marzo 1999, prevede la possibilità che i dipendenti per situazioni del tutto eccezionali, possano fruire del congedo matrimonilae in una fase temporale posteriore allo svolgimento del rito civile, sempre che detta esigenza venga rappresentata con un congruo anticipo rispetto alla celebrazione dello stesso, fornendo motivazione idonea a giustificare le ragioni della richiesta di differimento.
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