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Cosa accade in caso di revoca della pensione di inabilità?

Nel caso di revoca delle pensione di inabilità liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate (art. 1, comma 240 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) la contribuzione che ha dato luogo alla pensione revocata, accreditata nelle singole gestioni, sarà utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche previste dalle singole gestioni medesime.
In caso di cessazione del diritto alla pensione di inabilità conseguente al recupero della capacità di lavoro, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale l'interessato ha usufruito della pensione stessa, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, della Legge 12 giugno 1984, n. 222. La contribuzione figurativa accreditata in relazione al periodo di godimento della pensione di inabilità revocata dovrà essere accreditata nella forma pensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante (Circolare Inps n. 140 del 2013).
Il riconoscimento della contribuzione figurativa è ammesso solo nel caso in cui la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuta ad altra causa (Circolare Inps n. 262 del 1984).

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