Lo straniero, nato in Italia, che intende chiedere la cittadinanza italiana divenuto maggiorenne, come può dimostrare di aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età?
Lo straniero o l’apolide, nato in Italia, che vuole acquisire la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, può dimostrare il possesso del requisito di residenza legale continuativa in Italia dalla nascita, con ogni documentazione idonea (ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale), così come stabilito dall'articolo 33 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto “Decreto del Fare”, convertito con la legge 9 agosto 2013 n.98".
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, infatti, lo straniero nato in Italia può diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquistare tale cittadinanza entro un anno dal compimento dei 18 anni e se ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
Inoltre, lo stesso articolo 33 del D.L. 69/2013, cosiddetto "Decreto del Fare", ha chiarito che non sono imputabili al neomaggiorenne straniero, che vuole diventare italiano, le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione inerenti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
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