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Cosa succede se successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario il datore di lavoro fa richiesta di cassa integrazione?

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n. 70/2009, ha stabilito che il lavoratore che già usufruisce del congedo straordinario di due anni non può rientrare nel programma di cassa integrazione attuato dalla sua azienda perché l'indennità per il congedo straordinario è più favorevole rispetto a quella per la cassa integrazione.
Pertanto, il lavoratore che prima di essere posto in cassa integrazione ha già fatto domanda di congedo straordinario (art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151), ha diritto a percepirne l'indennità parametrata all'effettiva retribuzione percepita nel mese precedente la richiesta. E questo perché, appunto, l'indennità prevista per il congedo straordinario è senz'altro più favorevole di qualsiasi altro trattamento di ammortizzatore sociale.
Inoltre, in tale condizione, il lavoratore non può rientrare nei programmi di riduzione del personale, almeno finché continua ad avere diritto di tale integrazione del reddito.
In particolare, nell'ipotesi di sospensione totale del rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni a zero ore) il lavoratore non può presentare richiesta di congedo straordinario, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del congedo straordinario; se la domanda di congedo straordinario è presentata invece durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni, il lavoratore percepirà il trattamento di cassa integrazione guadagni per le ore di riduzione dell’attività lavorativa e l’indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.

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