Quali sono le conseguenze che derivano dall'illecito utilizzo delle autocertificazioni?
Qualora, a seguito di "idonei controlli, anche a campione," di cui agli artt. 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive emergano falsità, scattano le conseguenze, civili e penali, a carico dell'autore delle falsità stesse.
Conseguenze Civili
Le conseguenze di ambito civile che derivano dall'illecito utilizzo delle autocertificazioni sono disciplinate dall'articolo 75 - Decadenza dai benefici - del già citato decreto, che prevede: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
Conseguenze Penali
L'articolo 76 - Norme Penali - del già citato decreto individua quali sono le fattispecie di comportamenti illeciti in ambito di utilizzo delle autocertificazioni che configurano reati previsti e puniti dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia. L'illecito è riferibile a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso decreto. La stessa norma chiarisce che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e che se i reati sopra indicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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