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In base alla normativa che disciplina il permesso per lutto, è possibile per un dipendente usufruirne in caso di decesso del suocero? Il suocero è considerato parente?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Ai sensi dell'articolo 78 del codice civile il suocero è considerato un affine di primo grado e non un parente. Pertanto, in questo caso, il congedo per lutto potrà esser esteso al caso del decesso del suocero solo se previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) di appartenenza. Tale estensione è prevista, ad esempio, per il comparto Ministeri (articolo 18, comma 1, secondo alinea C.C.N.L. del 16/05/1995), per il comparto Regioni e autonomie locali (articolo 19, comma 1, secondo alinea del C.C.N.L. del 06/07/1995), per il comparto Sanità (articolo 21, comma 1, secondo alinea C.C.N.L. DEL 01/09/1995) e per il comparto Scuola (articolo 15, comma 1, secondo alinea del C.C.N.L. 29/11/2007).

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