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Che iter deve seguire il docente che intende chiedere l'inidoneità all'insegnamento?

L'inidoneità all'insegnamento è stata introdotta nella legislazione scolastica con i decreti delegati del 1974 ( artt.112-113 ).
Attualmente è regolata dai Contratti Collettivi Nazionali (CNL 2007 e CCNL Integrativo 2008), dal Decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2011 n. 171, e dal Decreto Legislativo 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.135.
In particolare il DPR 171/2011 ha introdotto una nuova terminologia:
- inidoneità assoluta (a svolgere qualsiasi compito)
- inidoneità relativa (al solo insegnamento)
Il docente che voglia ottenere l'inidoneità deve inoltrare la domanda al proprio Dirigente scolastico chiedendo di essere sottoposto a visita collegiale per l'accertamento, allegando il certificato rilasciato dal proprio medico di famiglia, in cui risultino la o le le patologie di cui è affetto. Il Dirigente scolastico chiede quindi all'autorità sanitaria (Commissione medica di verifica) di pronunciarsi sull'idoneità fisica. La Commissione convoca a visita il docente che deve presentare la documentazione medica e il riassunto, rilasciato dalla Segreteria della scuola di servizio delle proprie assenze negli ultimi 3 anni.

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