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Come è disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi Inps?

Il diritto è disciplinato secondo le disposizioni del "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni" adottato da Inps con la Determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011.
Dal diritto di accesso sono escluse le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Inps; lo stesso diritto è esercitabile soltanto con riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e, pertanto, l’Istituto non è tenuto a svolgere, al fine di soddisfare le istanze ricevute, alcuna attività di elaborazione di dati.
Sono legittimati a presentare richiesta di accesso tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti di cui si chiede l’accesso, salvo che debba opporsi il rifiuto, il differimento o la limitazione dell’accesso a norma di legge o dello stesso regolamento.
L’accesso è consentito anche alle Pubbliche Amministrazioni interessate all’acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, ove non si tratti di richiesta rientrante nelle previsioni di cui all’art. 43, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni).

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