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In caso di domanda di cittadinanza italiana per residenza da parte di uno straniero, si fa riferimento solo al reddito dell'aspirante cittadino italiano per valutare la disponibilità di mezzi adeguati per garantire l'autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà?

No, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno K.60.1 del 5 gennaio 2007, è possibile prendere in considerazione la consistenza economica dell'intero nucleo familiare al quale l'aspirante cittadino italiano appartiene, quando dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si evince che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito.
In presenza di tali presupposti, la cittadinanza potrà essere concessa anche alle casalinghe prive di reddito proprio.
Poichè possono essere autocertificabili solo i redditi propri, chiarisce la suddetta circolare, per i redditi degli altri componenti del nucleo familiare andrà necessariamente prodotta la documentazione (modello CUD, modello 730, modello UNICO) atta a dimostrare la disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati.

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