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Nel pubblico impiego in quali circostanze è ammessa la monetizzazione delle ferie non godute?

Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, (Spending review), le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle autorità indipendenti, devono obbligatoriamente essere fruite e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La norma si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Il divieto non si applica, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere prot. n. 29795/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

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