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Quale tipo di documentazione poteva essere utilizzata dallo straniero per dimostrare la presenza sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011?

Come indicato nelle FAQ congiunte del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e nella circolare del 4/10/2012 n. 6121 del Ministero dell'Interno potevano essere considerati documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio italiano almeno dalla data del 31.12.2011 o da data precedente:

il passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali,

la documentazione proveniente dalle forze di polizia,

il provvedimento di espulsione,

la certificazione medica proveniente da struttura pubblica,

il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore.
Inoltre, poteva essere utilizzata ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, purchè la data riportata sul documento fosse stata al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
Al termine "organismo pubblico", chiariva la circolare, doveva darsi un'interpretazione ampia, comprendendo anche soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Erano inoltre da ricomprendersi in tale elenco anche le autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o in territorio Schengen e quindi ad esempio le rappresentanze diplomatiche-consolari straniere in Italia.

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