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E' possibile avere un orario di lavoro flessibile in presenza di esigenze personali?

L'orario di lavoro è, in via generale, disciplinato all'interno della contrattazione collettiva dei diversi comparti, prevedendo, sempre in via generale, il rispetto di un determinato arco temporale entro cui il personale è comunque tenuto a garantire la presenza in servizio.
In alcuni comparti, quale quello dei Ministeri, anche accordi sindacali possono prevedere l'istituto della flessibilità nell'ambito dell’orario di lavoro giornaliero, con fasce di flessibilita' in entrata o in uscita, riconoscendo al lavoratore la possibilità di variare, nell’ambito di un periodo temporale prestabilito, l’inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera.
A ciascuna anticipazione o posticipazione in entrata deve tuttavia sempre corrispondere una anticipazione e posticipazione in uscita della medesima entità temporale, per garantire il rispetto del regime orario stabilito per quella giornata lavorativa, a prescindere dalla sua durata.
Un esempio è l'art. 3 dell’Accordo sull’orario di lavoro del 12 gennaio 1996 del CCNL Ministeri, che dispone che venga inoltre individuato l’arco temporale entro cui tutto il personale è tenuto a garantire la presenza in servizio.
L’attuazione di tale flessibilita' deve essere attentamente regolata in relazione alle articolazioni orarie giornaliere previste in ogni ufficio e non determina per il lavoratore la possibilita' di modificare l’orario di lavoro di ciascun giorno secondo le sue esigenze personali.
Cio' pur in presenza di situazioni personali particolari del lavoratore/lavoratrice (ad esempio ''figli in eta' scolare'') che sarà “favorito” nell'utilizzo dell'orario flessibile, ma sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, come specificato al comma 2 dello stesso art. 3.

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