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Quando può essere disposto l'istituto del comando?

L'istituto del comando è disciplinato dagli artt. 56 e 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo Unico degli impiegati civili dello Stato). Il comando è disposto, a tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene.comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza

Come stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 414), a decorrere dal 1° gennaio 2013 il provvedimento di comando è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate previo assenso dell'interessato.

In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, tuttavia, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione richiedente.

La spesa per il personale comandato resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

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