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Il congedo matrimoniale si può ottenere in caso di matrimonio celebrato solo con rito religioso?

L'ARAN, che sull'argomento si è espressa nei suoi orientamenti appicativi (RAL _921), precisa che le previsioni dei contratti collettivi che disciplinano l'istituto del congedo per matrimonio si limitano a “contrattualizzare” la precedente disciplina pubblicistica contenuta nell’art. 37 del Decreto Legge 10 gennaio 1957 n. 3 e nel Regio Decreto Legge 24 giugno 1937 secondo la quale in occasione del matrimonio al dipendente vengono riconosciuti 15 giorni di congedo straordinario.
Pertanto, in materia, non si può che fare riferimento alla prassi applicativa consolidatasi con riferimento a tali fonti legislative.
La giurisprudenza, secondo l'ARAN, con riferimento alla disciplina contrattuale del settore privato (ma tali indicazioni non possono non essere valutate anche con riferimento al lavoro pubblico), ha avuto modo di precisare che:
a) in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che invece, può essere goduto una sola volta;
b) il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione;
c) il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio.

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