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Il dipendente di un ente locale può usufruire di due periodi continuativi di aspettativa?

Il cumulo di aspettative è regolato dall'art.14 del CCNL 14/09/2000 del Comparto Regioni Autonomie Locali. Secondo tale disposizione contrattuale il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla Legge n. 1204/1971 (Provvedimento a tutela delle lavoratrici madri abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Qualora vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'amministrazione può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato e il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Se il dipendente non si presenta per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine fissato dall'amministrazione in caso di revoca della concessione (salvo casi di comprovato impedimento), il rapporto di lavoro si intender risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.

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