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In caso di cessazione dal servizio per inabilità o decesso qual è il termine per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto?

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione debba essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps Gestione Dipendeti Pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi (Circolare Inps n. 37 del 14/03/2012).

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