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Come viene riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera il servizio non di ruolo prestato nelle scuole primarie "parificate"?

L'art. 485 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
I limiti sono quelli fissati dal comma 1 della norma: tale servizio viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo.

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