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I cittadini interessati da un procedimento amministrativo possono esercitare i propri diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione utilizzando modalità telematiche?

La normativa generale in tema di procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241) riconosce ai destinatari del provvedimento finale, ed a quanti possano subire un pregiudizio dal provvedimento stesso, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, riconoscendo a questi soggetti il potere di:

prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla normativa;

presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
Sul punto, l’art. 4 del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) chiarisce che i privati (cittadini-imprese) possono esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso ai relativi documenti anche mediante l’uso delle tecnologie telematiche.
Il Diritto di partecipazione in forma telematica deve essere garantito in ogni fase del procedimento amministrativo. A tal fine l’art. 41 del Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che l’amministrazione già all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento (come definita dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241), comunichi agli interessati le modalità per esercitare questo diritto in via telematica integrando questa comunicazione con le seguenti informazioni:

indicazione della possibilità della partecipazione al procedimento anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

recapiti telematici del responsabile del procedimento;

modalità di accesso telematico.
Inoltre, a garanzia del diritto di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo informatico, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi.

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