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Chi sono i destinatari delle norme e dei principi contenuti nel nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)?

Il CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) è una legge di portata generale che investe l’azione delle Pubbliche Amministrazioni ed ha forti riflessi sulle modalità con cui esse si relazionano con i cittadini. Inoltre, contiene una serie di norme che interessano anche, in via diretta, i privati. In particolare, il CAD, nella sua totalità, trova applicazione rispetto a:

Amministrazioni pubbliche individuate dalla normativa sul pubblico impiego: Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi e associazioni di enti locali, Istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari; amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, come individuate dall’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a cura dell’ISTAT.
Inoltre, il CAD si applica a:

Privati: relativamente a documento informatico, firme elettroniche, trasferimenti, libri e scritture, formazione di documenti informatici, riproduzione e conservazione dei documenti, requisiti per la conservazione dei documenti informatici nonché dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete;

Gestori di servizi pubblici: per ciò che riguarda presentazione di istanze e dichiarazioni, effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, accesso ai documenti informatici e fruibilità delle informazioni digitali;

Organismi di diritto pubblico: limitatamente alle norme in tema di accesso ai documenti informatici e fruibilità delle informazioni digitali.
L’applicabilità del CAD è, invece, esclusa (art. 2, comma 6) limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di:

Ordine e sicurezza pubblica;

Difesa e sicurezza nazionale;

Consultazioni elettorali.
Infine, appositi decreti hanno disposto l’applicazione del CAD alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM 9 febbraio 2011) e all’Amministrazione economico-finanziaria (DPCM del 25 maggio 2011).

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