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Qual è il saldo massimo consentito dalla legge per un libretto di deposito al portatore?

L’articolo 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando l’articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che a decorrere dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro. Entro il 31 marzo 2012 i libretti al portatore, bancari e postali, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono quindi essere estinti ovvero ridotti entro il nuovo limite.
Nell’ipotesi di violazione dei limiti sopra indicati il possessore del libretto incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria variabile dal 10% al 20% del saldo, con un minimo non inferiore a 3.000,00 euro, nel caso in cui esso sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro; dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore ai 50.000,00 euro.

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