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Come è possibile ricongiungere i periodi assicurativi per i liberi professionisti?

Ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45 è possibile la ricongiunzione dei periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa, così come così come statuito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente precisato dalla Circolare Inps n.142 del 05 novembre 2010
L’onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
Le somme a carico del richiedente possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi). Qualora entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda, l’interessato non provveda a confermare l’operazione di ricongiunzione con il pagamento dell’intero onere o delle prime tre rate, si intende che abbia rinunciato all’operazione di ricongiunzione.
Se interviene il pensionamento nel corso della rateazione, le rate dell’onere ancora dovute possono essere trattenute direttamente dai ratei di pensione

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