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Come si presenta la domanda di mobilità in deroga? Quanto spetta e qual è la durata?

La mobilità in deroga è un'indennità pari all'80% della retribuzione teorica lorda spettante. L'indennità non può superare i massimali stabiliti annualmente: per il 2014, come precisato dalla Circolare Inps n. 12 del 29/01/2014, sono di euro 969,77 lordi per retribuzioni fino ad euro 2.098,04 e di euro 1.165,58 lordi per retribuzioni superiori ad euro 2.098,04.

La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
La durata è fissata dai singoli accordi territoriali.
Le Sedi Inps potranno procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza regionale contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo di ammortizzatore concesso (Messaggio Inps n. 3718 del 01/03/2013).

ASPI: dal 1° gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a partire da tale data, è stata introdotta la nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), che sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia e dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012; Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).

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