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In caso di trasferimento della propria residenza, è necessario comunicarlo al Comune?

Il cittadino che sposta la propria residenza denuncia il trasferimento, entro 20 giorni da quando è avvenuto, all'amministrazione comunale. Ciò deve accadere sia nel caso in cui l'utente operi un trasferimento da un altro Comune (Richiesta d'iscrizione all'Anagrafe) sia nel caso in cui l'utente cambi abitazione all'interno dello stesso Comune (denuncia all'Anagrafe di cambio di indirizzo), così come disposto dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Cambio di residenza - richiesta d'iscrizione all'Anagrafe: l’utente deve chiedere, per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l'iscrizione nel nuovo Comune di dimora abituale. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per trasferimento di residenza da altro Comune. L'interessato rende la dichiarazione di residenza dopo aver stabilito, effettivamente, dimora nel nuovo Comune.
Il Servizio Anagrafe trasmette alla Polizia Locale / Municipale richiesta di accertamento ed in seguito ad esito positivo di tale controllo, l'Ufficio Anagrafe richiede al Comune di precedente iscrizione anagrafica la cancellazione del soggetto, ovvero dell'intero nucleo familiare, e provvede ad iscrivere l'interessato, ovvero tutto il nucleo familiare, a tutti gli effetti, nel registro della popolazione residente nel Comune. Il cambio di residenza decorre dal giorno in cui è stata presentata la domanda.


Cambio di indirizzo - abitazione: l'interessato deve presentare all'Ufficio Anagrafe apposita dichiarazione, resa per sè e per tutti i componenti la famiglia anagrafica. L'Ufficio Anagrafe provvede a inoltrare la dichiarazione alla Polizia Locale / Municipale per gli opportuni accertamenti ed in seguito ad esito positivo di tali controlli, l'Ufficio Anagrafe varia le informazioni contenute nei propri archivi.

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto delle novità stabilendo il cambio di residenza in tempo reale. Per approfondimenti a questo proposito si rimanda alla consultazione delle istruzioni operative fornite dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con la circolare n. 9 del 27 aprile 2012 (si veda anche pubblicazione modulistica) e con la circolare n. 23 del 14 settembre 2012 per l'attuazione della nuova norma.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti necessari, e quale documentazione occorre, per presentare istanza al Comune, è opportuno fare riferimento direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune che mette a disposizione la modulistica (modelli) da compilare, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno.

L'Anagrafe comunale comunica direttamente al Ministero dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione Civile) i nominativi dei titolari di patente che hanno cambiato residenza o indirizzo. Il cambio di residenza viene solamente annotato al Ced (Centro elaborazione dati) della Motorizzazione; il Ministero dei Trasporti non spedirà più, presso la nuova residenza, il tagliando adesivo con i dati aggiornati, da applicare sulla patente di guida. Dal 2 febbraio 2013, infatti, per effetto della modifica dell'art. 116 , comma 13, del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), introdotta dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.2, è eliminata la ristampa dei tagliandi adesivi di aggiornamento per la patente. Nulla cambia per i tagliandi da apporre sulla carta di circolazione dei veicoli.

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