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Quali agevolazioni sono previste per i pubblici dipendenti in relazione al diritto allo studio?

Come precisato dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare 7 ottobre 2011, n. 12, una serie di agevolazioni per il diritto allo studio, che si aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi utilizzabili, sono previste dalla legge, dai contratti collettivi e dagli accordi negoziali. Tra gli istituti utilizzabili:
- i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e nei CCNL, utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. I congedi possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco della vita lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione;
- 150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL - nel limite del 3% del personale in servizio ciascun anno nell'amministrazione - per la partecipazione ai corsi anche universitari e post-universitari che si svolgono durante l'orario di lavoro;
- agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina contenuta nei CCNL: il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- 8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli esami, previsti dai CCNL di comparto;
- l'aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca, accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata di recente.

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