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Qual è la procedura da seguire per l’iscrizione all’Albo nazionale professionale dei centralinisti non vedenti?

La Legge 29 marzo 1985, n. 113 prevede all'articolo 1 comma 3 che l’iscrizione all’Albo nazionale professionale dei centralinisti non vedenti avvenga a seguito di presentazione di domanda alla Direzione Regionale del Lavoro e sia subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
- diploma di centralinista telefonico;
- certificato, rilasciato dall’Unità sanitaria locale del luogo di residenza o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente è privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l’espletamento della mansione di centralinista telefonico.

Ottenuta l’iscrizione all’Albo, la persona non vedente può presentare agli Uffici provinciali per l’inserimento mirato dei disabili, domanda d’iscrizione alla graduatoria riservata.

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