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Il personale docente della scuola può usufruire di un permesso straordinario per motivi di studio? A chi deve essere inoltrata la richiesta?

I permessi straordinari retribuiti per motivi di studio possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali dalle seguenti tipologie di personale:
- personale docente ed educativo;
- personale Ata;
- personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica
Il personale può avere un'assunzione a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) o determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale).
Nel caso di orario parziale o part time i permessi vengono concessi in proporzione alla dura dell'incarico e delle ore di servizio.
La domanda deve essere presentata alla Segreteria della Scuola presso la quale si presta servizio che a sua volta la inoltra al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale che lavora in più scuole deve presentare la domanda alla Scuola che gestisce la sua situazione amministrativa e solo per conoscenza all'altra o alle altre.
Riferimenti normativi:
- CCNL del Comparto scuola del 29.11.2007 (art.4 comma 4, lettera a);
- Contrattazione Integrativa regionale (si svolge con cadenza quadriennale presso ciascuna direzione scolastica regionale).

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