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Se il certificato di malattia telematico non contiene tutte le informazioni necessarie all'amministrazione è possibile integrare con documentazione cartacea?

Se l'attestato di malattia telematico non contiene tutte le informazioni necessarie all'amministrazione, come ad esempio:
1) Non contiene le informazioni indispensabili a verificare le condizioni che esentano dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità nei casi indicati dal decreto 18 dicembre 2009, n.206 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2) Non contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente e dalla circolare interpretativa del Dipartimento della funzione pubblica per escludere la decurtazione del trattamento economico fondamentale nei primi 10 giorni di malattia (infortunio sul lavoro; malattia connessa a causa di servizio; patologie gravi che richiedono terapie salvavita; ricovero ospedaliero e day hospital; eventualmente, se previsto nel CCNL del comparto di appartenenza del dipendente, giorni di prognosi indicati nel certificato di dimissione rilasciato dalla struttura ospedaliera successivamente al ricovero)
Premesso che all'amministrazione viene reso immediatamente disponibile dall'INPS l'attestato di malattia per via telematica, il lavoratore deve:

segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità all'amministrazione

trasmettere all'amministrazione secondo le tradizionali modalità (PEC, fax, raccomandata A/R o consegna manuale) la copia cartacea del certificato telematico rilasciato dal medico e l'altra eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.
Fonte: FAQ Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione

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