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In attesa della visita presso la Commissione Medica Locale posso condurre un'autovettura esibendo la patente con la ricevuta relativa alla prenotazione della visita, oppure occorre richiedere alla Motorizzazione un permesso provvisorio di guida?

Gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio ai titolari di patente di guida chiamati a rinnovare la validità della patente stessa presso una commissione medica locale. Tale permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.
La prassi attiene a tutti i casi di rinnovo della patente, sia che la validità di essa spiri per scadenza della durata "naturale" di cui all’art. 126 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sia che sia l’effetto di termini più ridotti decisi, dalle commissioni mediche, nelle visite precedenti.
Non può procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida nei seguenti casi:
• quando l’istanza sia presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso una commissione medica locale;
• quando l’istanza sia presentata da conducenti che devono sottoporsi alla visita medica disposta con l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, ai sensi dell'art. 186 comma 8 e 187 comma 6 del del D.Lgs. 285/1992;
• quando l’istanza sia riferita a patente sulla quale gravi un provvedimento di revoca ovvero provvedimento di sospensione, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una qualsiasi violazione di norme di condotta del codice della strada, ricorrendo in tali casi la fattispecie di cui all’art. 218 comma 2 del D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla legge n. 120 del 2010 .
Qualora il diretto interessato incarichi un delegato per la richiesta del rilascio del permesso provvisorio, lo stesso deve essere munito di delega con allegata fotocopia del documento d identità del delegante e di dichiarazione di copia conforme all'originale della patente redatta dal titolare della patente.
Per approfondimenti: MIT - DGT nordovest

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