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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Nel caso in cui terzi occupino abusivamente un immobile, in che modo può tutelarsi il proprietario?

L'ordinamento giuridico italiano contempla alcune forme di tutela giudiziale in favore di chi subisca l'occupazione abusiva del proprio immobile.
In ambito civile il proprietario potrà agire attraverso le cosiddette azioni petitorie, vale a dire quelle dirette a tutelare chi sia legittimo titolare del bene. Nel particolare caso dell' occupazione abusiva, potrà esser esperita l'azione di rivendicazione (articolo 948 del codice civile). Tale forma di tutela, non soggetta ad alcun termine di decadenza, legittimerà il titolare del bene ad agire in qualunque tempo ed a poter richiedere il ristoro dei danni subiti anche quando, dopo la domanda giudiziale, il terzo abbia cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. E' anche possibile tutelarsi in via immediata ed urgente ricorrendo al giudice per ottenere la reintegra nel possesso (articolo 1168 codice civile). Quest'azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell'immobile (ad esempio l'usufruttuario o il conduttore in locazione dell'immobile); potrà esser esercitata entro 1 anno dalla data del sofferto spoglio o, nel caso di spoglio clandestino, da quando lo "spogliato", ossia chi si sia visto privare del bene, ne sia venuto a conoscenza.
In sede penale è possibile tutelarsi attraverso la proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica competente. In tali casi, infatti, sono astrattamente ipotizzabili le seguenti fattispecie di reato: reato di invasione di terreni od edifici (articolo 633 codice penale), nonché reati contro il patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento (articolo 635 codice penale), il furto (articoli 624 e 625 codice penale) ed il reato di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.).




Per maggiori informazioni:
codice civile
codice penale