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Si può lavorare in un altro paese dell’Unione europea rimanendo iscritti al regime di previdenza sociale del paese in cui si lavora abitualmente?

E’ possibile grazie al distacco, cioè ad un accordo che consente, per un periodo di tempo limitato, al lavoratore o al suo datore di lavoro di offrire servizi all'estero senza cambiare il regime di previdenza sociale (INPS - Circolare n. 99 del 21/07/2010; Commissione europea).
Per ottenere il distacco è necessario richiedere il formulario A1 (ex formulario E 101) al competente Istituto previdenziale e dimostrare che le attività che si intendono svolgere all'estero sono "simili" a quelle che vengono svolte nel proprio paese di origine.
La situazione di lavoratore "distaccato" può essere riconosciuta e può continuare a sussistere solo se e fino a quando sussista un "legame organico" tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. La presenza del "legame organico" è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco, oltre che da altri elementi quali la responsabilità dell’impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, di gestione del contratto di lavoro, di risoluzione del rapporto di lavoro e di determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco.
Il modulo A1 attesta che durante il soggiorno all'estero il lavoratore e i suoi familiari a carico sono coperti dal regime di previdenza sociale del paese di origine, per un periodo massimo di 24 mesi.

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