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Un dipendente pubblico può svolgere attività di mediazione?

La nuova normativa sulla conciliazione di controversie civili e commerciali non contiene previsioni espresse circa la compatibilità tra lo status di dipendente pubblico e lo svolgimento di attività di mediazione. E' necessario, quindi, fare riferimento al principio generale sulla incompatibilità per i pubblici dipendenti prevista dall'articolo 60 del Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, derogabile solo in presenza di determinati presupposti. In particolare, lo svolgimento di attività professionali è consentita in caso di part-time; e lo svolgimento di incarichi retribuiti è consentito solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
Anche in caso di mediazione, quindi, sarà l'amministrazione di appartenenza che dovrà valutare se rilasciare o meno l'autorizzazione al pubblico dipendente, tenendo conto degli impegni e della natura dell'affare da trattare, che dovranno essere caratterizzati da occasionalità e non dovranno presentare profili di conflitti di interesse con l'attività istituzionale. L'incarico dovrà, inoltre, svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e non essere caratterizzato da abitualità, sistematicità e continuità se il dipendente è a tempo pieno.

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