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L'avviso bonario che giunge a mezzo posta al contribuente è impugnabile?

No. È un semplice invito al chiarimento. Per poter accedere alla tutela giurisdizionale, l'atto deve contenere una pretesa tributaria definita. L'invito con cui l'amministrazione finanziaria chiede al contribuente di fornire dei chiarimenti sulla dichiarazione (cosiddetto avviso bonario) non contiene in sé alcuna pretesa tributaria e, di conseguenza, non è un atto impugnabile.
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010, nel rilevare la pendenza di numerose controversie sulla questione, chiarisce, attraverso le pronunce della Corte di cassazione, che si tratta di un provvedimento privo di effetti negativi immediati per il contribuente e che, quindi, non può essere contestato.
La non impugnabilità dell'avviso bonario è confermata anche dal fatto che esso non è ricompreso tra gli atti per i quali si può proporre ricorso davanti alle Commissioni tributarie, come prevede l'articolo 19 del Decreto Legisaltivo 31 dicembre 1992, n. 546, modificato dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248).
Alla luce di suddetto orientamento, l'Agenzia chiarisce che è inammissibile il ricorso contro inviti bonari e comunicazioni, in quanto si tratta di atti che, non contenendo una pretesa tributaria definita, non producono effetti negativi immediati per i contribuenti.

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